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Le agevolazioni “prima casa”, sono benefici finalizzati a favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione. Sono ridotte per esempio: l’imposta di registro e l’IVA e non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro.
Queste agevolazioni sono indirizzate a chi acquista un’abitazione principale e si applicano quando:
il fabbricato che si acquista appartiene a particolari categorie catastali, tra cui: abitazioni di tipo civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, villini e alloggi tipici dei luoghi;
l’immobile è locato nel comune nel quale l’acquirente ha o intende stabilire la residenza;
l’acquirente rispetta determinati requisiti, come per esempio non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune o (a livello nazionale) di diritti di proprietà, uso,usufrutto, abitazione o nuda proprietà.
Portano sicuramente grossi vantaggi dal punto di vista economico, ma sono state apportate delle modifiche che riguardano la nuda proprietà.
Il possesso del diritto di nuda proprietà non impedisce l’utilizzazione delle agevolazioni ‘prima casa’, a meno che la stessa nuda proprietà non sia stata acquisita con le stesse agevolazioni.
Decadono questi benefici anche per la vendita o donazione prima dei cinque anni dalla data di stipula dell’atto notarile.
La cessione di un’abitazione finalizzata alla costruzione di una nuova con i benefici ‘prima casa’ non è così raro.Bisogna tenere in considerazione che l’eventuale riacquisto deve avvenire entro l’anno.
Un altro caso di decadenza delle agevolazioni è previsto per la vendita infraquinquennale della casa.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la risoluzione n. 112 del 27 dicembre .