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ARRIVA IN CASSAZIONE LA CONTROVERSIA SULLA PROPRIETA’ DEL SOTTOTETTO,
E' considerato privato se l’appartamento sottostante è isolato.
A chi appartiene il sottotetto? La Cassazione, con ordinanza n. 6314 del 10 marzo 2017 è ritornata sull'argomento ed ha puntualizzato che il sottotetto appartiene a chi ne ha titolo ed in mancanza di questo a chi l'ha maggiormente usato in base a determinati parametri. La sentenza n. 6268 del 2017 ha stabilito che quando il sottotetto è di uso comune o per un servizio di interesse comune, si applicherà la presunzione di comunione. Ma, nell’ipotesi in cui il sottotetto sia destinato all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento dell’ultimo piano dal caldo e dal freddo non si applicherà la presunzione di comunione.
Utilizzo del sottotetto comune
Nelle palazzine plurifamiliari, il sottotetto può essere spartito tra i condomini per la realizzazione di soffitte, l'azione non deve pregiudicare l’uso degli aventi diritto. Il sottotetto condominiale può essere variato di categoria catastale dalla maggioranza dei condomini, ma dovrà rispettare i relativi standard di sicurezza e leggi vigenti.
Il sottotetto privato
Se il sottotetto appartiene ad un privato, esso può eseguirci lavori e modifiche, obbligandosi a rispettare i condomini e non causarne danno. Il privato dovrà dare comunicazione dei lavori all'amministratore che deluciderà il condominio in assemblea.