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Requisiti, competenze ed obblighi
L’attività principale dell’agente di affari in mediazione è quella di mettere in contatto due o più parti al fine di concludere un affare (Articolo 1754 del Codice Civile).
Una delle fondamentali caratteristiche è l’imparzialità, infatti egli non è legato alle parti da un rapporto contrattuale preesistente, svolge la sua attività nell’interesse di entrambi i contraenti.
La relazione creatasi, perciò, non è altro che un contatto tra chi vuole vendere e chi vuole acquistare, nel nostro caso, un immobile.
Questo contatto avviene tramite il mediatore con una serie di azioni promozionali adottate dall’agente stesso (cartelloni, insegne, inserzioni, social network ecc...) che mira ad inviare offerte al maggior numero di potenziali clienti. E’ un’attività che richiede di selezionare soggetti interessati all’acquisto e non si tratta, quindi, di una ricerca generica in archivi con dati accessibili a tutti.
La legge disciplina i requisiti normativi con la Legge n. 39/1989 e con il Decreto Legislativo n. 59/2010 che hanno riqualificato il ruolo e gli obblighi del mediatore.
L’acquirente contatta il mediatore e successivamente si prende contatto con il proprietario del bene in vendita. La relazione tra le due parti è indiretta prima che il mediatore non organizzi l’incontro diretto tra i due, fornendo tutte le informazioni e i documenti relativi all’oggetto interessato.
Nello svolgere la sua attività, come già detto, il mediatore deve operare per gli interessi di entrambi i contraenti in egual misura e rimanere neutrale.
Questa attività è differente da quella del mandatario, poiché il mediatore ha l’onere di mettere in relazione venditore e compratore per far si che concludino la compravendita.
Un altro obbligo è quello previsto dall’Articolo 1759 del Codice Civile relativo al dovere di informare le parti riguardo alla valutazione e alla sicurezza dell’affare se comportano elementi che possono influire sulla conclusione del contratto. In questo modo il mediatore non può lucrare sulla provvigione sapendo che le parti non concluderanno una compravendita conveniente per loro o che potrebbe essere annullata.
Requisiti e norme di condotta fondamentali per l’attività del mediatore sono quello della correttezza e quello della buona fede che esprime il principio di solidarietà contrattuale (Articolo 1175 del Codice Civile).
Il mediatore (se iscritto presso la C.C.I.A.A., ovvero alla REA) ha diritto a percepire una provvigione se dimostra che il contratto si sia concluso per effetto dell’intervento del mediatore, anche nel caso in cui le trattative per l’immobile siano state interrotte successivamente dalle parti.